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Riforma sui condomini: fotovoltaico più facile

16/10 - Ecco come la riforma sui condomini affronta la questione dell'utilizzo delle energie rinnovabili.

Sul portale The Blasting News si parla della nuova Riforma sui condomini, entrata in vigore il 18 giugno 2013 con il nome di "Modifica alla disciplina del condominio negli edifici – Riforma del condominio". 
La norma è formata da trentadue articoli che riscrivono le regole del vivere civile ed affrontano anche questioni che richiedevano adeguati chiarimenti come la definizione stessa di condominio o le questioni legate alla possibilità di utilizzare energie rinnovabili come fotovoltaico, eolico e quant'altro.

Se si ha intenzione di utilizzare il lastrico condominiale per rendere energeticamente ecocompatibile il proprio appartamento decidendo per un impianto fotovoltaico, oggi lo può fare, anche senza il consenso unanime del condominio. Infatti, l'articolo due che introduce l'articolo 1117-bis c.c. prevede che la modifica della destinazione d'uso delle parti comuni richieda un numero di voti che rappresenti i 4/5 dei partecipanti al condominio
Non solo, ma per eliminare ogni dubbio sulla fattibilità dell'opera, la norma specifica  in modo chiaro che l'opportunità di installare impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili possa essere destinata anche "al servizio di singole unità del condominio sul lastrico solare, su ogni altra idonea superficie comune e sulle parti di proprietà individuale dell'interessato". Detto più semplicemnte: l'articolo cinque, che incide sulla materia delle innovazioni riscrivendo l'articolo 1120 c.c., afferma che è possibile installare un impianto anche per un solo appartamento: il vostro.

Le innovazioni previste dalla nuova norma, oltre al fotovoltaico, riguardano anche il contenimento del consumo energetico, la produzione di energia da impianti di cogenerazione e da altre fonti rinnovabili da parte del condominio o di terzi che conseguano a titolo oneroso un diritto reale o personale di godimento del lastrico solare o di altra idonea superficie comune.