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Certificati bianchi per le imprese

10/06 - I titoli negoziabili per il risparmio attraverso interventi di efficienza energetica: il quadro normativo di riferimento.

Possono essere definiti dei riconoscimenti che premiano il risparmio di energia. Sono i certificati bianchi, anche detti TEE, acronimo che sta per Titoli di Efficienza Energetica.
Testimoniano il raggiungimento degli obiettivi di risparmio negli usi finali di energia, conseguiti da alcuni soggetti specificati nella normativa di riferimento. Obiettivi indicati in tonnellate equivalenti di petrolio risparmiate (TEP). A ogni certificato corrisponde il risparmio di una tonnellata equivalente di petrolio.
Questo sistema è stato introdotto dal Decreto ministeriale del 20 luglio 2004, anche se di recente le disposizioni precedenti sono state modificate dal Decreto del 28 dicembre 2012, che introduce alcune novità rispetto al passato.
Il provvedimento stabilisce gli obiettivi di risparmio energetico da raggiungere nel quadriennio 2013/2016, identificando i soggetti coinvolti.
In particolare, viene fatta una distinzione tra soggetti vincolati a conseguire gli obblighi quantitativi nazionali di incremento dell’efficienza energetica e soggetti volontari, che possono comunque avere accesso al sistema di certificati bianchi.
Tra i primi rientrano:

  • Distributori di energia elettrica che, alla data del 31 dicembre di due anni antecedenti a ciascun anno d’obbligo, abbiano connessi alla propria rete di distribuzione più di 50mila utenti finali. 
  • Distributori di gas naturale che, alla data del 31 dicembre di due anni antecedenti a ciascun anno d’obbligo, abbiano connessi alla propria rete di distribuzione più di 50mila utenti finali.

Sono, invece, elencati tra i soggetti volontari:

  • Società di servizi energetici (SEE).
  • Società con obbligo di nomina dell’energy manager (SEM), ossia un “responsabile per la conservazione e l’uso razionale dell’energia”.
  • Società controllate dai distributori obbligati.
  • Distributori di energia elettrica o gas non soggetti all’obbligo.
  • Imprese operanti nei settori industriale, civile, terziario, agricolo, trasporti e servizi pubblici, compresi gli Enti pubblici, con precisi requisiti (nomina dell’energy manager, oppure certificazione ISO 50001. Condizioni che devono essere mantenute per tutta la durata della vita tecnica dell’intervento).

A partire da febbraio 2013, spetta al GSE il compito di organismo di gestione e valutazione degli obiettivi conseguiti dalle aziende in materia di efficienza energetica, al fine dell’ottenimento dei certificati bianchi. In precedenza questo ruolo era attribuito all’Autorità per l’energia elettrica e il gas (AEEG).

Il meccanismo dei Certificati bianchi rappresenta un importante stimolo per le imprese alla razionalizzazione dell’uso dell’energia, riconosciuto anche dall’Unione Europea e preso a modello in altri paesi, Francia e Inghilterra su tutti.